Distinta di gara: un errore “da 0-3”? Il Collegio di Garanzia del CONI fa chiarezza e detta le regole per le società
Distinta di gara: un errore “da 0-3”? Il Collegio di Garanzia del CONI fa chiarezza e detta le regole per le società

Distinta di gara: un errore “da 0-3”? Il Collegio di Garanzia del CONI fa chiarezza e detta le regole per le società

La recente sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n. 61-2024 del 27 novembre 2024) ha riacceso i riflettori sull’importanza di una scrupolosa osservanza delle norme procedurali nell’ambito delle competizioni sportive. Il caso, riguardante la A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, sanzionata con la perdita della gara per aver schierato un calciatore non incluso nella distinta iniziale, offre spunti di riflessione cruciali per società e atleti.

  1. Il caso

La sentenza in esame è stata emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, organo di ultima istanza nella giustizia sportiva italiana, in data 27 novembre 2024 (decisione n. 61-2024).

Il caso vede come ricorrente la A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, società calcistica professionistica, contro la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e la Pisa S.C. S.r.l., società resistente.

La controversia trae origine dalla sanzione della perdita della gara comminata alla Cittadella dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale (CSA) per aver schierato, nella gara contro il Pisa, un calciatore non presente nella distinta iniziale consegnata all’arbitro. La Cittadella contesta la legittimità della sanzione, sostenendo che la propria condotta non integra gli estremi dell’illecito sportivo.

  1. Questioni giuridiche principali

La questione centrale affrontata dal Collegio riguarda l’interpretazione del concetto di “titolo a partecipare alla gara” di cui all’art. 10, comma 6, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva (CGS FIGC). Nello specifico, il Collegio si interroga se la mancata inclusione di un calciatore nella distinta iniziale, pur in possesso di regolare tesseramento, costituisca violazione della norma e, di conseguenza, legittimi l’irrogazione della sanzione della perdita della gara.

Altra questione, strettamente correlata alla precedente, è la possibile applicazione analogica dell’art. 10, comma 6, lett. a) CGS FIGC, in assenza di una specifica previsione normativa che sanzioni la condotta contestata alla Cittadella. La ricorrente invoca il principio di legalità formale, sostenendo l’inapplicabilità della sanzione per un’azione non espressamente prevista dalle norme federali.

  1. Analisi giuridica

Il Collegio di Garanzia, rigettando il ricorso della Cittadella, afferma che il concetto di “titolo a partecipare alla gara” non si limita alla mera regolarità del tesseramento, ma comprende anche il rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari relative alla partecipazione dei calciatori alle gare.

In particolare, il Collegio richiamando l’art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, evidenzia come tale norma disciplini puntualmente le condizioni per la partecipazione alla gara dei calciatori di riserva, stabilendo che la loro inclusione nella distinta iniziale presentata all’arbitro è condizione necessaria per poter prendere parte alla gara.

Pertanto, la mancata inclusione del calciatore nella distinta iniziale, pur in presenza di un regolare tesseramento, costituisce una violazione del suddetto art. 3.3, integrante, per il Collegio, il “titolo a partecipare alla gara” di cui all’art. 10, comma 6, lett. a) CGS FIGC.

Il Collegio, inoltre, esclude l’applicabilità del principio di analogia, ribadendo che l’art. 10, comma 6, lett. a) CGS FIGC prevede espressamente la sanzione della perdita della gara per la partecipazione di un calciatore privo di titolo, condotta perfettamente sovrapponibile al caso in esame.

Il Collegio, richiamando un precedente giurisprudenziale (decisione n. 15/17), ribadisce che il CGS FIGC in materia di sanzioni è improntato al principio di tassatività, che non consente di allargare o restringere la portata delle sanzioni previste.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, con la sentenza n. 61-2024, rigetta il ricorso presentato dalla A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, confermando la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore del Pisa S.C. S.r.l..

3. Implicazioni giuridiche e pratiche:

La decisione del Collegio di Garanzia chiarisce in modo definitivo l’interpretazione dell’art. 10, comma 6, lett. a) CGS FIGC in relazione all’art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, affermando che la mancata inclusione di un calciatore nella distinta iniziale, pur se tesserato, costituisce violazione del “titolo a partecipare alla gara”, punibile con la perdita della gara.

La sentenza rafforza l’importanza del rispetto delle norme procedurali e formali nell’ambito delle competizioni sportive, evidenziando come anche la violazione di adempimenti apparentemente marginali, come l’inserimento di un calciatore nella distinta, possa comportare gravi conseguenze per le società.

Il Collegio, inoltre, esclude qualsiasi interpretazione estensiva o analogica delle norme che prevedono la sanzione della perdita della gara, ribadendo la centralità del principio di tassatività in materia di sanzioni sportive.

La decisione in esame si allinea a precedenti giurisprudenziali, come la decisione n. 37/2021 del Collegio di Garanzia, che ha sottolineato la rilevanza della distinta di gara per il corretto svolgimento delle competizioni e il valore tecnico della competizione.

Al contrario, la sentenza si discosta dalle argomentazioni difensive della Cittadella che richiamavano decisioni relative alla c.d. “sconfitta a tavolino”, casi in cui la sanzione era comminata per la partecipazione di calciatori privi di tesseramento o squalificati, fattispecie diverse da quella oggetto del giudizio.

In conclusione, la sentenza n. 61-2024 del Collegio di Garanzia dello Sport costituisce un importante precedente, destinato ad avere un impatto significativo sulla giurisprudenza sportiva futura, ribadendo la necessità di una rigorosa osservanza delle norme procedurali da parte delle società sportive al fine di garantire la regolarità e la correttezza delle competizioni. Dall’altra parte la sentenza evidenzia il ruolo degli organi di giustizia sportiva nel garantire la corretta applicazione delle norme sportive, operanti in un contesto giuridico simile al common law, basato sul principio dello stare decisis.

Consigli pratici per le società:

Massima attenzione alla compilazione della distinta di gara: affidare questo compito a personale qualificato e prevedere un processo di doppia verifica per evitare errori.

Formazione specifica per dirigenti e staff: è fondamentale la conoscenza delle norme e la consapevolezza delle conseguenze derivanti da eventuali violazioni.

– Implementare procedure interne rigorose: definire protocolli chiari per la gestione della distinta, dalla sua compilazione alla consegna all’arbitro.

Cultura della legalità sportiva: promuovere la correttezza e la lealtà come valori fondamentali, sensibilizzando i tesserati sull’importanza del rispetto delle regole.

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