La decisione della CFA n. 064 del 13/12/2024 SSUU sui  messaggi “goliardici” e l’importanza dei modelli organizzativi per le società
La decisione della CFA n. 064 del 13/12/2024 SSUU sui messaggi “goliardici” e l’importanza dei modelli organizzativi per le società

La decisione della CFA n. 064 del 13/12/2024 SSUU sui messaggi “goliardici” e l’importanza dei modelli organizzativi per le società

Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello (CFA) della FIGC, la n. 0064 del 13 dicembre 2024, ha riacceso i riflettori su un tema cruciale per il mondo dello sport: la responsabilità delle società sportive per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati. Il caso, riguardante una società sportiva dilettantistica, ha portato la CFA a ribadire alcuni principi fondamentali in materia di illecito sportivo, offrendo al contempo importanti indicazioni pratiche per società e calciatori.

Il principio di diritto: la “consumazione anticipata” dell’illecito sportivo e le sanzioni previste

La sentenza in questione si basa sul principio di consumazione anticipata dell’illecito sportivo, sancito dall’ art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS). Secondo tale principio, non è necessario che l’alterazione del risultato di una gara si verifichi effettivamente, ma è sufficiente che un soggetto ponga in essere atti diretti a tale scopo. In altre parole, la semplice intenzione di commettere l’illecito è sufficiente a configurarlo, a prescindere dal suo effettivo compimento. La ratio di tale principio risiede nella necessità di tutelare in modo preventivo e rafforzato il bene giuridico della lealtà e della correttezza sportiva, valori fondanti dell’ordinamento sportivo.

Nel caso specifico, la CFA ha ritenuto che i messaggi inviati da un tesserato della società ai giocatori della squadra avversaria, pur se definiti “goliardici”, fossero idonei a configurare un illecito sportivo, in quanto diretti ad ottenere un comportamento arrendevole da parte degli avversari.

Ma cosa prevede il CGS in termini di sanzioni per l’illecito sportivo?

Il Codice di Giustizia Sportiva, all’ art. 30, prevede sanzioni severe sia per le società che per i tesserati:

Sanzioni per le società:

  • Penalizzazione di punti in classifica
  • Retrocessione all’ultimo posto in classifica
  • Esclusione dal campionato o da altre competizioni
  • Squalifica del campo per una o più giornate

Sanzioni per i tesserati:

  • Squalifica per un periodo minimo di quattro anni
  • Ammenda

Consigli pratici per società sportive e calciatori

La sentenza in esame offre importanti spunti di riflessione e suggerisce alcune best practice per società e calciatori:

Per le società sportive:

  • Adottare e attuare modelli di organizzazione, gestione e controllo volti a prevenire la commissione di illeciti sportivi da parte dei propri tesserati. L’ art. 7 del CGS prevede espressamente la possibilità per le società di escludere o attenuare la propria responsabilità dimostrando di aver adottato tali modelli.
  • Sensibilizzare i propri tesserati sull’importanza della lealtà e della correttezza sportiva, anche attraverso la predisposizione di codici di condotta e l’organizzazione di attività formative.
  • Vigilare attentamente sui comportamenti dei propri tesserati, intervenendo tempestivamente in caso di sospetto di condotte illecite.

Per i calciatori:

  • Evitare qualsiasi tipo di comunicazione con atleti di squadre avversarie nell’imminenza delle gare, a meno che non si tratti di comunicazioni strettamente personali e prive di qualsiasi rilevanza sportiva.
  • Segnalare immediatamente ai propri dirigenti qualsiasi tentativo di avvicinamento o di pressione da parte di terzi finalizzato ad alterare il risultato di una gara.
  • Ricordare che anche messaggi apparentemente scherzosi o goliardici possono essere interpretati come atti diretti a commettere un illecito sportivo e comportare gravi conseguenze disciplinari.

La sentenza n. 0064/2024 della CFA è consultabile al seguente link: SEZ. UNITE – DECISIONE N. 0064 CFA del 13 dicembre 2024 (Sig. Lucchetti Moreno-A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC-PFI) | FIGC

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