l premio di tesseramento ha sostituito il premio di preparazione andando a ristorare le società della Lega Nazionale dilettanti che hanno formato un calciatore/calciatrice giovane dilettante o non professionista.
Disciplina
Il premio di tesseramento è dovuto dalle società che tesserano annualmente come giovani dilettanti o non professionisti calciatori/calciatrici che nella stagione precedente erano tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti.
Procedura:
– Determinazione del premio:
- Il premio è basato sui valori indicati nel comma 5, salvo diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale.
- Il premio è dovuto per ogni successivo tesseramento annuale fino ai 20 anni del calciatore.
– Distribuzione del premio:
- Vengono considerate le società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni antecedenti il compimento dei 16 anni.
- Se un calciatore è tesserato per più società in una stagione, il premio è dovuto proporzionalmente.
- La società deve tesserare il calciatore per almeno una stagione completa per avere diritto al premio.
– Certificazione e pagamento:
- Se il premio non viene regolato direttamente, le società aventi diritto possono ricorrere alla Commissione Premi.
- Le decisioni della Commissione possono essere impugnate al Tribunale federale a livello nazionale.
- Il ricorso deve essere inoltrato tramite raccomandata, con contestuale invio alle controparti
– Controversie:
- Le eventuali memorie e la documentazione devono pervenire alla Commissione entro 30 giorni dalla spedizione del ricorso.
- La Commissione può sollecitare il prelievo della somma dovuta tramite la Lega Nazionale Dilettanti
– Soggetto Debitore: Le società che tesserano calciatori o calciatrici come giovani dilettanti o non professionisti, dopo che questi erano stati tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti nella stagione precedente.
–Società Formatrici: Le società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento nelle cinque stagioni antecedenti il compimento dei 16 anni del calciatore/calciatrice.
– Prescrizione del Diritto: Il diritto al premio di tesseramento si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.
ESEMPIO
Immaginiamo un calciatore che compie 16 anni nel 2022 e ha avuto tesseramenti annuali nelle cinque stagioni sportive antecedenti (2017-2021). Il calciatore viene tesserato come “giovane dilettante” nel 2023 per una società di Eccellenza nella Lega Nazionale Dilettanti. Le società precedenti di tesseramento sono riportate di seguito con i premi corrispondenti.