“La responsabilità disciplinare degli amministratori di società sportive deve essere valutata in relazione alla loro effettiva capacità di influenzare la gestione finanziaria e patrimoniale. Si deve considerare il contesto temporale specifico e l’impatto concreto delle loro azioni o omissioni.”
I fatti
Il Procuratore federale ha impugnato la decisione che dichiarava improcedibile il deferimento di un ex legale rappresentante di una società di calcio relativo alle presunte condotte omissive che avrebbero contribuito al grave dissesto economico-patrimoniale della società nel periodo tra marzo e giugno 2019. Precedentemente, lo stesso amministratore era già stato sanzionato con una inibizione definitiva di cinque anni per condotte distrattive.
Le norme rilevanti
- Articolo 21 NOIF —> che riguarda la responsabilità degli amministratori nel contribuire alla stabilità finanziaria della società.
- Principio del Bis in Idem —> la decisione impugnata aveva applicato questo principio. Riteneva che le nuove contestazioni fossero già comprese in giudizi disciplinari definitivi precedenti.
- Elementi probatori —> la Procura federale ha sostenuto l’esistenza di nuovi elementi probatori riguardanti la gestione omissiva del De Simone, diversi dalle condotte precedentemente giudicate.
Le questioni rilevanti
- Offensività della Condotta: La Corte ha valutato l’offensività concreta delle presunte omissioni del legale rappresentante. Ha considerato il contesto temporale e la sua capacità di influire sulle finanze della società.
- Assenza di responsabilità agggiuntiva: La Corte ha concluso che non vi era una base sufficiente per attribuire ulteriori responsabilità disciplinari all’amministratore, nonostante le accuse. Ciò è dovuto alla sua pregressa sanzione per fatti sostanzialmente connessi e all’assenza di un’effettiva incidenza delle sue azioni omissive sul dissesto finale della società.
- Analisi temporale e causale: La Corte ha esaminato la sequenza temporale delle azioni del dirigente e la loro relazione causale con lo stato finanziario della società. Ha determinato che l’influenza dell’ex amministratore non era sufficientemente diretta o significativa per giustificare ulteriori sanzioni.
Altre decisioni collegate
La Corte ha fatto riferimento a precedenti decisioni, in particolare la CFA SS.UU. n. 81/2023-2024. Queste stabiliscono i criteri per la responsabilità disciplinare degli amministratori in relazione alla gestione finanziaria delle società sportive.
Conclusione
La Corte ha respinto il reclamo, sostenendo che non vi erano basi sufficienti per imporre ulteriori sanzioni all’ex amministratore. Ha dichiarato che non vi era stata una concreta offensività delle sue presunte condotte nel contesto temporale in cui aveva operato.