IL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI ALLA LUCE DELL’ART. 40 NOIF
IL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI ALLA LUCE DELL’ART. 40 NOIF

IL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI ALLA LUCE DELL’ART. 40 NOIF

Approfondimento sul Caso Montagnano-Luco Decisione  15/2025 Collegio di garanzia dello Sport

1. Introduzione
Benvenuti su questo approfondimento di diritto sportivo! Ci occuperemo della recente Decisione n. 15/2025 del Collegio di Garanzia dello Sport, relativa all’applicazione dell’art. 40 NOIF (Norme Organizzative Interne FIGC).
Il caso prende le mosse dalla presunta irregolarità del tesseramento di un calciatore della U.S.D. Montagnano 1966, schierato in occasione dell’incontro con la Polisportiva Luco A.S.D..
La questione principale riguarda come e quando si perfeziona il tesseramento di un calciatore comunitario che ha militato all’estero e quali doveri gravano sulle società dilettantistiche per garantire la regolarità della loro posizione.


2. Il Cuore del Problema: l’Art. 40 NOIF
L’art. 40 delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) disciplina il tesseramento dei calciatori comunitari provenienti dall’estero (i cosiddetti “status 20”) e prevede due principali step:

  1. Caricamento della documentazione: la società invia al Comitato o alla Divisione di competenza tutti i documenti necessari. In questa fase, l’organo federale effettua una prima verifica formale di validità e completezza.
  2. Ratifica ufficiale: una volta conclusi i controlli, il Comitato rilascia l’“ok definitivo” e il tesseramento diventa effettivo. Soltanto a partire da questo momento il calciatore risulta schierabile.

Questa procedura differisce da quella prevista dall’art. 39 NOIF, che riguarda i calciatori italiani e comporta un iter generalmente più rapido. Nel caso dei calciatori comunitari, la FIGC vuole garantire la corretta provenienza del tesserato e la regolarità della sua posizione a livello internazionale.


3. Il Caso Montagnano-Luco

  • La U.S.D. Montagnano 1966 aveva ricevuto dalla FIGC, in data 26 agosto 2024, una comunicazione che sembrava confermare l’esecutività del tesseramento di un calciatore proveniente dall’estero.
  • L’8 settembre 2024 il calciatore è sceso in campo contro la Polisportiva Luco A.S.D., ma il Collegio di Garanzia dello Sport ha successivamente rilevato che la ratifica definitiva fosse avvenuta solo il 9 settembre 2024.
  • Poiché il calciatore non risultava ancora pienamente tesserato alla data della partita, la società è stata sanzionata con:
    • Sconfitta a tavolino (0-3),
    • Ammenda di 400 euro,
    • Inibizione fino al 6 ottobre 2024 per un dirigente,
    • Squalifica di una giornata per il calciatore interessato.

Il Montagnano ha presentato ricorso, invocando il legittimo affidamento (sulla base della comunicazione FIGC) e il diritto alla libera circolazione dei lavoratori comunitari, ma il ricorso è stato respinto.


4. Perché il Ricorso è Stato Respinto?

  1. Ratifica decisiva: il Collegio di Garanzia dello Sport ha confermato che solo la ratifica ufficiale del Comitato rende effettivo il tesseramento. La comunicazione FIGC del 26 agosto 2024 non era sufficiente.
  2. Nessun legittimo affidamento: l’art. 40 NOIF è chiaro; la società aveva l’onere di verificare sul portale federale lo stato di ratifica del tesseramento.
  3. Libera circolazione non violata: in ambito dilettantistico, non vale il principio del lavoratore subordinato. La procedura NOIF non discrimina, ma tutela la regolarità dei campionati.

5. Consigli Pratici per le Società

  • Monitorare Costantemente il Portale
    Controllate sempre se il calciatore risulti effettivamente tesserato. È la prova regina per evitare contestazioni.

  • Occhio alle Comunicazioni Provvisorie
    Ricevere un’email di “esecutività” non significa aver concluso il tesseramento. L’elemento realmente vincolante è la ratifica ufficiale.

  • Archiviare Tutta la Documentazione
    Conservate in modo organizzato le ricevute, le date di caricamento delle pratiche e gli eventuali screenshot del portale FIGC.

  • Referente Unico per i Tesseramenti
    Nelle società dilettantistiche, spesso manca un ruolo amministrativo strutturato. Nominare un responsabile specifico del tesseramento contribuisce a evitare errori.

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